Ad integrazione e rettifica della Nota MIM prot. 115135 del 25.07.24 sulle supplenze, si pubblica la nota MIM prot. 118635 del 31 luglio 2024.
La nota chiarisce che, in base all’art. 5 comma 10 del DL 44/2023, “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.